Art. abrogato dalla L.R. del 17/01/2008 n.2. L'articolo 99 così recitava: "1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea e sull'attività delle scuole nautiche tramite la redazione di appositi regolamenti sulla base delle leggi di riferimento di settore."

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