Articolo abrogato dall’art. 110, comma 1, della L.R. 22/01/2019, n. 1, così recitava:

“Art. 28. - (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24 (Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 e abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11) è sostituito dal seguente:

"2. Allo scopo di non far venire meno i servizi erogati e prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, con particolare riferimento alla corretta eliminazione delle carcasse degli animali morti, nonché per consentire la transizione del consorzio operante in Piemonte verso le soluzioni operative che le aziende aderenti vorranno autonomamente darsi a seguito dell'abrogazione di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti all'abrogazione di cui al comma 1.".

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2014 è sostituito dal seguente:

"4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3 per l'anno 2015 e successivi, si fa fronte mediante riduzione dell'UPB A11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.".”

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