Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013 n. 3. L’articolo 90 così recitava: “Art. 90. - (Approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge) - 1. I Piani Regolatori, adottati e posti in pubblicazione prima della data di entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro e non oltre 120 giorni dalla predetta data, sono verificati e approvati con le procedure della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con le modalità di cui al comma precedente sono verificati e approvati i Programmi di Fabbricazione adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro 30 giorni dalla data di cui sopra.

3. I Comuni, i cui Piani Regolatori sono approvati ai sensi del 1° comma, debbono provvedere all'adeguamento del Piano Regolatore alla presente legge entro il termine di 12 mesi dalla sua avvenuta approvazione.

4. In caso di inosservanza dei termini stabiliti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 15.”

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