Ai sensi dell’art. 32, commi 3-5, della L.P. 01/06/2023, n. 9 nessuno può essere sanzionato per la violazione del vincolo assunto ai sensi dell’art. 79, della L.P. 11/08/1997, n. 13, e successive modifiche, se il fatto non costituisce più una violazione del vincolo di cui al presente articolo, e successive modifiche, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con ordinanza ingiunzione. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato.

Se il vincolo assunto ai sensi del presente articolo nelle versioni vigenti fino al 09/06/2023 ed il vincolo assunto ai sensi del presente articolo come modificato dalla L.P. 01/06/2023, n. 9, comportano l’applicazione di sanzioni di entità diversa, per le violazioni ai vincoli assunti prima del 09/06/2023 si applica la sanzione più favorevole, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con ordinanza ingiunzione. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato.

Nessuno può essere sanzionato per la violazione del vincolo assunto ai sensi del presente articolo, nelle versioni vigenti fino al 09/06/2023, se il fatto, al 09/06/2023, non costituisce più una violazione, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con ordinanza ingiunzione. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato.

Dalla redazione