Comma abrogato dall’art. 41, comma 1, della L.P. 20/12/2019, n. 17, così recitava:

“4. Il collegio costituito ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, svolge le funzioni della commissione di cui all’art. 102, comma 3, fino al termine del mandato in corso. ”

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