Comma abrogato dall’art. 7, comma 2, della L.R. 30/12/2019, n. 29, così recitava:

"1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali segue il principio della temporaneità, della rotazione e della revocabilità dei medesimi, e non è soggetto a procedure di comparazione. Esso si ispira a criteri stabiliti dagli organi istituzionali competenti, nel rispetto dei principi richiamati all'art. 19, primo comma, del D.Lgs. n. 29/1993."

Dalla redazione