Articolo modificato dall'art. 2, comma 4, della L.R. 14/04/2000, n. 48; dall’art. 12, comma 1, della L.R. 30/04/2014, n. 8; abrogato dall’art. 2, comma 3, della L.R. 30/12/2019, n. 29 e, successivamente, dall’art. 28, comma 1, del Regolam. R. 10/02/2021, n. 1, così recitava:

"Art. 9 - Definizione degli assetti organizzativi

1. L'articolazione dei Dipartimenti, di cui al primo comma del precedente articolo 8, è definita in rapporto alle seguenti aree istituzionali: "Presidenza Giunta, Giunta Regionale, Consiglio Regionale".

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano gli atti deliberativi relativi alla denominazione dei Dipartimenti ed alla contestuale indicazione dei settori in essi ricompresi e delle materie e funzioni di competenza, nonché alla nomina del dirigente generale preposto a ciascun Dipartimento, alla determinazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e delle relative dotazioni organiche da assegnare al Dipartimento.

3. Su proposta dei dirigenti generali interessati, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, per quanto di competenza, procedono alla individuazione degli Uffici e dei Servizi, alla declaratoria dei compiti e dei procedimenti assegnati a ciascuno di essi, alla nomina dei dirigenti responsabili.

4. Con le medesime modalità di cui al comma precedente vengono individuate e costituite le strutture di progetto e contestualmente ne vengono determinati i compiti, la composizione, la durata temporale, la responsabilità dirigenziale.

5. La costituzione di posizioni dirigenziali individuali è disposta con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del dirigente generale interessato. L'atto deliberativo ne determina le competenze, le caratteristiche tecnico-professionali, le relazioni funzionali con le strutture dipartimentali.

6. Le Unità operative sono individuate, su proposta dei dirigenti degli uffici e dei servizi interessati, dai competenti dirigenti generali che provvedono a definire le declaratorie dei compiti e attribuire le responsabilità direttive tra il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale.

7. Alla costituzione dei gruppi di lavoro si provvede con atti di organizzazione adottati dai dirigenti generali interessati, che ne indicano gli obiettivi, la composizione, la durata, le modalità di funzionamento, le responsabilità dirigenziali.

8. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati entro quarantacinque giorni dagli adempimenti di cui al successivo art. 30, secondo comma, e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

9. L'organigramma delle strutture dipartimentali, con l'illustrazione delle funzioni esercitate da ciascuna di esse e dei procedimenti amministrativi collegati alle predette funzioni, viene aggiornato costantemente e trasmesso periodicamente alle istituzioni locali e alle organizzazioni maggiormente rappresentative degli interessi sociali."

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