Articolo modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 14/04/2000, n. 48; abrogato dall’art. 2, comma 3, della L.R. 30/12/2019, n. 29 e, successivamente, dall’art. 28, comma 1, del Regolam. R. 10/02/2021, n. 1, così recitava:

"Art. 1 - Finalità della legge

1. La presente legge ridisegna e riorganizza la struttura amministrativa della Regione Basilicata e disciplina i rapporti di lavoro alle dipendenze della Regione e, in particolare, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, promuovendo una cultura del servizio fondata sull'autonomia responsabile dei pubblici dipendenti e sulla preminenza dei diritti e delle esigenze dei cittadini.

2. Le disposizioni della presente legge sono dirette:

a) all'applicazione del principio della separazione delle competenze e delle responsabilità proprie degli organi istituzionali della Regione da quelle attribuite ai dirigenti regionali;

b) all'integrazione della disciplina del pubblico impiego con quella del lavoro privato, anche ai fini della migliore incentivazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali dell'ente;

c) al perseguimento del massimo grado possibile di imparzialità, di trasparenza, di economicità, di efficienza e di efficacia nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi, nonché di rispondenza dei medesimi al pubblico interesse;

d) all'adozione delle misure e delle procedure più idonee ai fini della speditezza, della semplificazione e della delegificazione degli atti concernenti il buon funzionamento dell'amministrazione regionale.

3. La presente legge dà attuazione ai principi e alle disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, nel testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98/L del 25 maggio 1998 di seguito riportato in forma abbreviata come D.Lgs. n. 29/1993."

Dalla redazione