Articolo abrogato dall’art. 304, comma 1, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, così recitava:

“Art. 62. - Deroghe particolari

Gli Ispettori del lavoro competenti per territorio hanno facoltà di concedere alle singole aziende, che ne facciano apposita richiesta, deroghe temporanee per l'attuazione di determinate norme del presente decreto, quando non sia possibile in impianti o loro parti preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'applicazione di dette norme, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure igienico-sanitarie.”

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