Si veda l'art. 59, comma 1, del D. Leg.vo 15/08/1991, n. 277.

Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 304, comma 1, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, così recitava:

“Art. 19. - Separazione dei lavori nocivi

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.”

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