N33 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 32

1. Il comma 2 dell'art. 57 della L.R. n. 18 del 1983 è sostituito dal seguente:

“2. Il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle istanze di cui al comma precedente anche qualora i relativi progetti contrastino con la deliberazione del Consiglio comunale in ordine alle controdeduzioni sulle osservazioni agli strumenti urbanistici e con il provvedimento del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 11, comma 5 della presente legge.”.”

Dalla redazione