Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 17

1. Il comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“1. Sono obbligati alla redazione del PEEP i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.”.

2. Al comma 2 dell'art. 24 della L.R. n. 18 del 1983 il seguente periodo: “Rimane salva la possibilità, su richiesta motivata dei Comuni non obbligati al PEEP, di modificare tali percentuali attraverso apposita autorizzazione regionale da rilasciarsi in aderenza alle indicazioni del P.T” è così sostituito: “Rimane salva la possibilità per i Comuni non obbligati al PEEP, di modificare tali percentuali attraverso specifica e motivata indicazione in aderenza alle previsioni del P.T.”.”

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