Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 8 - (Modifica all’art. 70 della l.r. 18/1983)

1. Dopo il comma 9-bis dell’articolo 70 della l.r. 18/1983 è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-ter. Nei casi di frazionamento di cui al comma 9-bis da realizzare senza aumenti di volumetria, di superficie e di cambio di destinazione d’uso, non si applicano le previsioni di cui al comma 1.".”

Dalla redazione