Articolo modificato dall’art. 1, commi 1 e 2, della L.R. 17/10/2005, n. 31; dall’art. 17, comma 1, della L.R. 13/10/2020, n. 29 e, successivamente, abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 44 - Funzioni trasferite alle province

1. Alle Province, fermi restando i compiti e le funzioni da esse esercitati in base alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, da intendersi trasferiti per effetto della presente legge, sono trasferiti i seguenti compiti e funzioni:

a) l'approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. L'attribuzione del potere di approvazione comprende anche i piani territoriali già adottati al momento di entrata in vigore della presente legge;

b) l'esercizio del potere sostitutivo, attraverso la nomina di un Commissario ad acta scelto tra il personale dirigente interno alla Provincia, in ordine all'adozione e approvazione dei piani regolatori generali od esecutivi e loro varianti nel caso di inerzia dei Comuni nei seguenti casi:

1) obbligo di disciplinare le aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 a seguito di diffida a provvedere entro un termine che non può essere inferiore ai quarantacinque giorni, diretta al Comune da parte dei proprietari interessati, nonché per conoscenza alla Provincia stessa;

2) comuni sforniti, per qualunque ragione, di strumento urbanistico generale, nel caso in cui, a seguito di diffida a provvedere da parte della Provincia, non abbiano proceduto alla adozione dello strumento entro i duecentocinquanta giorni successivi;

c) l'esercizio del potere di annullamento, previa diffida motivata al Comune il quale può replicare nei successivi trenta giorni, dei piani attuativi comunali in variante che siano approvati dal Comune come piani meramente attuativi.

1-bis. Per l'applicazione di quanto disposto al punto 1, lettera b), comma 1 del presente articolo, il Comune interessato, entro il termine massimo fissato dalla diffida, provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati ed all'Amministrazione Provinciale, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto delle procedure e contenuti disciplinati dalla L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

1-ter. Abrogato

1-quater. Abrogato

1-quinquies. Il procedimento di definizione delle aree per le quali sono scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1187/1968 promosso a seguito di diffida ad adempiere da parte dei proprietari interessati, deve essere concluso da parte del Commissario ad acta, entro il termine perentorio di un anno.

1-sexies. Il termine di cui al comma 1-quinquies non si applica ai procedimenti di particolare complessità i cui tempi sono disciplinati dall'art. 8, punto 2, lettera c-bis), della legge n. 241/1990.

2. Il piano territoriale di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 ha valenza di piano territoriale di coordinamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il piano territoriale di coordinamento provinciale assume valore ed effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque e difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, nonché dei piani di settore di cui all'art. 6 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga attraverso accordi od intese preventivi tra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti. In mancanza dell'intesa i predetti piani conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale. Ai sensi dell'articolo 9 della presente legge è disciplinato il procedimento per il reciproco coordinamento nel tempo tra i suddetti piani di settore ed il piano territoriale provinciale.

3. Ciascuna amministrazione competente in ordine alla formazione dei piani settoriali di cui al comma precedente, prima della redazione dell'atto di pianificazione, convoca una conferenza di servizi tra le amministrazioni interessate, cui comunque partecipa la provincia, al fine di illustrare i principali contenuti del preventivato atto pianificatorio e di acquisire l'avviso preventivo delle amministrazioni stesse.

4. Il comma 6 dell’art. 8 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 è così sostituito:

«6. La Provincia, tenuto conto dei pareri e proposte di cui ai commi precedenti approva il piano territoriale entro i successivi 150 giorni, previa convocazione di una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, allo scopo di acquisire il consenso delle amministrazioni competenti ad approvare i piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali. Il verbale della conferenza tiene luogo dell’atto di approvazione».

5. I commi 7 e 8 dell'art. 8 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 sono abrogati.

6. Per i compiti e le funzioni di cui al comma 1 non trova applicazione l'art. 4, comma 3 della presente legge.”

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