Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Articolo 1 - (Efficacia dei Piani di Settore e dei Progetti Speciali Territoriali)

Il 7° comma dell'art. 6 della L.R. 12.4.83, n. 18, è sostituito dai seguenti:

Fatte salve le specifiche norme sulle procedure di adozione ed approvazione del Piano Regionale Paesistico nei termini stabiliti dalla LR 9.5.1990, n. 69, di cui all'interpretazione autentica approvata con provvedimento legislativo n. 22/13 del 2.7.1991 (LR 1.8.1991, n. 44), le indicazioni e prescrizioni dei Piani di Settore e dei Progetti Speciali Territoriali sono vincolati e devono essere recepite negli strumenti di pianificazione entro 360 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'atto approvativo dei predetti Piani e Progetti.

In caso d'inerzia le relative indicazioni e prescrizioni acquistano efficacia ad ogni effetto nei confronti di Enti e privati a partire dallo spirare del termine suddetto.”

Dalla redazione