Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Articolo 11

L'ultimo comma dell'art. 54, della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, è così integrato: "che deve comunque intervenire entro sessanta giorni dalla suddetta notifica. Trascorso tale termine senza che sia stato assunto alcun atto deliberativo, i piani si intendono approvati così come definiti dalle sezioni urbanistiche provinciali.”

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