Articolo modificato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 29/03/2013, n. 13; dall'art. 1, comma 1, L.R. 09/07/2013, n. 34 e, successivamente, abrogato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 31/12/2015, n. 35, così recitava:

Art. 36 - (Razionalizzazione dei sistema dei trasporti) — 1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio Regionale un progetto di legge per la razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finalizzato a garantire:

a) un’offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

2. Le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario:

a) trasmettono alla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le informazioni che le stesse sono tenute a fornire all’Osservatorio istituito ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, nonché le ulteriori informazioni economiche e trasportistiche determinate con provvedimento della Giunta Regionale secondo le modalità, anche telematiche, previste nello stesso provvedimento della Giunta Regionale;

b) utilizzano, a decorrere dal 1° maggio 2013, i sistemi telematici all’uopo predisposti dalla Regione per la gestione del rapporto contrattuale e per l’informazione al pubblico sugli orari dei servizi;

c) utilizzano, a decorrere dal 1° settembre 2014, sistemi per la localizzazione in tempo reale dei mezzi, di cui devono dotarsi in conformità alle prescrizioni tecniche determinate con provvedimento della Giunta regionale, ai fini dell’informazione in tempo reale all’utenza e della certificazione della percorrenza; trasmettono e aggiornano entro il 15 luglio 2014 le informazioni sulle fermate, anche urbane, inclusa la georeferenziazione delle stesse.

3. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non adempiono a quanto sopra previsto, secondo le modalità indicate.

4. Lo stanziamento dei capitoli di spesa pertinenti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 costituisce, comunque, limite inderogabile all’assunzione di obbligazioni giuridiche verso terzi per il medesimo esercizio finanziario 2013. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente comma determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti regionali responsabili. I contratti e le obbligazioni assunti in mancanza di copertura finanziaria sono nulli.

5. Le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico su gomma di interesse regionale e locale, dall’1 gennaio 2014, al fine di perseguire la certificazione dell’utenza e permettere una corretta pianificazione delle tratte nonché l’ottimale dimensionamento dei vettori, si dovranno dotare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale di sistemi telematici che permettano, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, di certificare l’utenza. A tal fine la Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento attuativo per la definizione dei criteri tecnici e dei sistemi da dover impiegare nonché delle modalità di trasmissione dei dati.”

Dalla redazione