N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 7, comma 1, della L.P. 04/08/2021, n. 18 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, comma 3, della L.P. 06/07/2022, n. 7, così recitava:

“Art. 5 - Disposizioni transitorie per le comunità

1. In vista di un intervento legislativo di riforma generale dei capi V e V-bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), non sono indette le elezioni ai sensi dell'articolo 17-quater della legge provinciale n. 3 del 2006 e, entro quindici giorni dallo svolgimento del turno elettorale generale 2020 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali, la Giunta provinciale nomina un commissario per ogni comunità, da individuare nella figura del presidente della comunità uscente o, in caso di impossibilità, in un componente del comitato esecutivo. Fino alla nomina del commissario gli organi delle comunità proseguono nell'esercizio dell'ordinaria amministrazione.

2. La durata dell'incarico dei commissari è fissata in sei mesi a far data dalla delibera che li ha nominati, salvo motivata proroga per un periodo massimo di ulteriori tre mesi.

2-bis. In relazione al completamento del processo di elaborazione dell'intervento legislativo previsto dal comma 1, gli incarichi dei commissari nominati ai sensi del comma 1, anche se cessati, sono rinnovati di diritto fino al 31 dicembre 2022 e conseguentemente non sono indette le elezioni ai sensi dell'articolo 17-quater della legge provinciale n. 3 del 2006; per la medesima durata e nella medesima composizione sono ricostituite le commissioni per la pianificazione e il paesaggio (CPC) previste dal comma 5 e le assemblee previste dal comma 6.

3. Il commissario esercita le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità; i relativi poteri sono specificati nella delibera di nomina, escludendo comunque qualsiasi competenza in materia di pianificazione urbanistica.

4. Al commissario spetta una indennità di carica, posta a carico della comunità, definita dalla Giunta provinciale e determinata in relazione a quella spettante, per legge regionale, al presidente della relativa comunità.

5. Le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) non decadono e restano in carica per la stessa durata dell'incarico del commissario nominato ai sensi del comma 1; la presidenza è assunta dal medesimo commissario.

6. Per lo svolgimento delle funzioni di pianificazione urbanistica assegnate alla comunità dalla normativa provinciale vigente, è costituita l'assemblea della comunità. L'assemblea della comunità è composta da due componenti per ogni comune compreso nel territorio della comunità. A tal fine ogni consiglio comunale elegge al suo interno due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, secondo criteri individuati dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 49, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) entro trenta giorni dalla convalida degli eletti. Se un consiglio comunale non provvede entro questo termine, esso è rappresentato nell'assemblea dal consigliere di maggioranza e di minoranza più votati. L'assemblea è presieduta dal consigliere di maggioranza eletto dal comune con il maggior numero di abitanti compreso nella comunità. Il presidente convoca la prima seduta dell'assemblea entro il 31 dicembre 2020. L'assemblea della comunità dura in carica fino alla cessazione dell'incarico del commissario previsto da questo articolo.

7. Per quanto non previsto da quest'articolo vale il rinvio alle leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni previsto dall'articolo 14, comma 7, della legge provinciale n. 3 del 2006.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono le comunità con i propri bilanci.”

Dalla redazione