I casi di cui agli artt. 142 e 143 del R.D. 635/1940 attengono, rispettivamente:

* ai controlli da parte della commissione provinciale di vigilanza, che interviene quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, nonché per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori, per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori e per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche;

* ai controlli del Prefetto in merito al progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo.

Dalla redazione