Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 1, della L.P. 11/06/2019, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 36, comma 16, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 19-bis - Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico

1. Al fine dell'abilitazione al mercato elettronico provinciale, gli operatori economici rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti stabiliti nei bandi di abilitazione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'abilitazione. L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione in relazione all'abilitazione rilasciata; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria abilitazione.

2. Con cadenza annuale la struttura provinciale competente per la gestione del mercato elettronico provinciale verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti stabiliti nei bandi di abilitazione su un campione significativo di operatori economici, nella misura individuata con deliberazione della Giunta provinciale. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dal mercato elettronico provinciale per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea effettuati nell'ambito del mercato elettronico provinciale l'amministrazione richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di questo articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma di cui all'articolo 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività."

Dalla redazione