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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 03/03/2016, n. 2
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- L.R. 10/12/2019, n. 29
- L.R. 22/10/2018, n. 14
- L.R. 01/08/2017, n. 18
- L.R. 23/12/2016, n. 25
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TITOLO I - Disposizioni generali e finalità |
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TITOLO II - Dislocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio regionale |
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Capo I - Competenze |
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Art. 2 - Competenze1. In materia di distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio regionale, alla Regione, ai Comuni e alle Aziende Unità sanitarie locali (USL |
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Capo II - Procedimento di formazione e revisione della pianta organica |
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Art. 3 - Definizione di pianta organica1. Ai fini della presente legge, per pianta organica si intende la suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni perimetrate sulla base di uni |
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Art. 4 - Procedimento di revisione della pianta organica1. Su impulso della Regione, entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, il Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica e, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, elabora un progetto che può essere di revisione o di conferma della pianta organica esistente. Nel progetto il Comune indica anche le sedi farmaceutiche sulle quali intende esercitare il diritto di prelazione, nei limiti della metà delle sedi vacanti e di nuova istituzione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico). 2. Il Comune, elaborato il progetto, |
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Art. 5 - Apertura delle farmacie comunali1. Il Comune deve aprire la farmacia sulla quale ha indicato di voler esercitare il diritto di prelazione entro il termine di un anno dall’approvazio |
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Art. 6 - Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione ha luogo mediante concorso indetto ed espletato ogni quattro anni dalla Regione per l’intero territorio regionale. N2 2. Le modalità di svolgimento del concorso e la nomina della Commissione |
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Art. 7 - Farmacie nei luoghi ad alto transito1. La Giunta regionale, a seguito dell’approvazione da parte dei Comuni delle rispettive piante organiche, con apposita delibera, previo parere della competente Commissione assembleare, individua il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive previste dall’articolo 1-bis della legge n. 475 del 1968, sulla base del numero complessivo di sedi farmaceutiche sul territorio regionale, comprensivo |
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Capo III - Altre disposizioni |
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Art. 8 - Istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici1. Qualora il Comune rilevi difficoltà da parte della popolazione nell’approvvigionamento di medicinali, anche su segnalazione dell’Azienda USL, istituisce ed autorizza l’apertura dei dispensari farmaceutici secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei |
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Art. 9 - Istituzione e gestione di dispensari farmaceutici stagionali e di farmacie succursali1. I Comuni con le caratteristiche di stazione di soggiorno e di cura o balneari o d’interesse turistico e con popolazione residente non superiore a 12.500 abitanti, possono istituire, sentita l’Azienda USL, i dispensari farmaceutici stagionali previsti dall’articolo 1 della legge n. 221 del 1968 qualora, in periodi individuati, si determini un’affluenza stagionale tale da comportare un bisogno di assistenza farmaceutica superiore rispetto a quello garantito dalle farmacie esistenti, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali ril |
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TITOLO III - Servizio farmaceutico, turni e orari, vigilanza |
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Art. 10 - Competenze del Comune1. Sono di competenza del Comune le funzioni amministrative in materia di: a) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie, ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all’applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 362 del 1991 e dell’articolo 12 della legge n. 475 del 1968; |
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Art. 11 - Competenze dell’Azienda Unità sanitaria locale1. Sono di competenza dell’Azienda USL le funzioni amministrative in materia di: a) erogazione di indennità e contributi alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici secondo le norme della legge n. 221 del 1968; |
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Art. 12 - Portale informativo sanitario e pubblicizzazione dei turni1. Ogni Azienda USL attiva un portale informativo internet, o una sezione del portale aziendale, finalizzato a fornire informazioni ai cittadini relative al servizio farmaceutico. 2. Le informazion |
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Art. 13 - Orari e turni di apertura e chiusura delle farmacie1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie, stabiliti ai sensi del presente articolo, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà della farmacia aprire in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l’utenza mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio. 2. L’orario minimo feriale e diurno settimanale non può essere inferiore a trentasei ore. 3. Il Comune fissa gli orari minimi di apertura giornaliera delle farmacie, sentito il competente servizio dell’Azienda USL, l’Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate. 4. L’Azienda USL, sentiti i Comuni interessati, l’Ordine provinciale dei |
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Art. 14 - Chiusura per ferie1. Per consentire al personale addetto alle farmacie di fruire delle ferie annuali, le farmacie possono osservare, nell’arco di un anno, la chiusura per il pe |
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Art. 15 - Consegna a domicilio di farmaci soggetti a prescrizione da parte delle farmacie convenzionate1. Il servizio di consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione da parte delle farmacie convenzionate deve essere svolto nel rispetto del diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall’articolo 15 della legge n. 475 del 1968 |
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Art. 16 - Vigilanza sulle farmacie1. L’attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie, anche relativamente al servizio di consegna a domicilio di farmaci, è esercitata dai compe |
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TITOLO IV - Attività e servizi erogabili in farmacia, diversi dalla dispensazione di medicinali |
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Art. 17 - Attività e servizi erogabili in farmacia1. In applicazione del principio della libertà di iniziativa economica e nel rispetto della tutela prioritaria del diritto alla salute, il titolare di esercizio farmaceutico, nei locali della farmacia, può svolgere le attività commerciali ed erogare i servizi, anche di carattere sanitario, che non |
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TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 18 - Clausola valutativa1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati derivanti dall’introduzione della disciplina regionale in m |
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Art. 19 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 6 e dall’articolo 9, commi 4 e 5, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella part |
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Art. 20 - Norme di prima applicazione e norme transitorie1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a ridisegnare, in base alla definizione di cui all’articolo 3, |
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Art. 21 - Disposizioni finali1. La Regione può emanare linee guida per garantire l’uniforme applicazione della presente legge sul territorio regionale, anche attraverso la defin |
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Art. 22 - Abrogazioni1. Il Titolo IV e l’articolo 49 della legge regionale 4 maggio |
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TITOLO VI - Norme in materia di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali |
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Art. 23 - Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali1. Al fine di consentire una più efficiente gestione delle liste di attesa da parte delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, l’assistito che ha prenotato una prestazione specialistica ambulatoriale e non possa o non intenda presentarsi nel giorno e nell’ora fissati, è tenuto a disdire la prenotazione almeno due giorni lavorativi prima della data fissata. 2. L’assistito, anche se esente, che non si presenta alla data e all’ora della prestazione prenotata ed omette, senza idonea giustificazione |
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