Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 06/02/2004, n. 37; dall'art. 34, comma 1, del D. Leg.vo 27/01/2010, n. 11 e, successivamente, sostituito dall'art. 4, comma 2, del D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141 la disposizione entra in vigore il 02/01/2011. La disposizione che a tale data risulta adottata dalle Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II, del D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141 rimangono in vigore in quanto compatibili.

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