Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, del D. Pres. R. 19/06/2023, n. 0106/Pres.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D. Pres. R. 19/06/2023, n. 0106/Pres., in sede di prima applicazione, l’elenco di cui al presente articolo, è adottato entro il 09/07/2023 e include gli interventi contenuti nell’Elenco approvato ai sensi dell’art. 15, comma 1, del presente decreto, nel testo vigente anteriormente al 29/06/2023.

Si riporta il testo dell'art. 15 nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del D. Pres. R. 19/06/2023, n. 0106/Pres.:

"Art. 15 - Elenco dei progetti d’intervento finanziabili

1. Entro il 28 febbraio, la Giunta regionale individua il primo gruppo di progetti d’intervento finanziabili, da inserire nell’Elenco, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

2. Sono inseriti nell’Elenco i progetti d’intervento, presentati ai sensi dell’articolo 13, individuati tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, dando priorità ai progetti presentati in forma associata ovvero ai progetti presentati singolarmente aventi valenza culturale o economica di livello sovracomunale.

3. Sono inseriti nell’Elenco i progetti finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10:

a) articolo 9, comma 2, lettera a) e articolo 11;

b) articolo 9, comma 2, lettera b) e articolo 12;

c) articolo 9, comma 2, lettera c) e articolo 13;

d) articolo 18;

e) articolo 19;

f) articolo 24, comma 2, lettera a);

g) articolo 26, comma 2, lettera a);

g-bis) articolo 30-bis.

4. Sono altresì inseriti nell’Elenco i progetti di cui alle seguenti disposizioni della legge regionale 16/2014, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, che abbiano ottenuto il punteggio minimo individuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle singole graduatorie, da adottarsi entro 15 giorni dal decreto di approvazione delle graduatorie medesime:

a) articolo 9, comma 2, lettera d) e articolo 14, comma 2;

b) articolo 23, comma 6;

c) articolo 24, comma 6;

d) articolo 26, comma 8;

e) articolo 27-quater, comma 4.

5. Sono altresì inseriti nell’Elenco i progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10:

a) Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT), inseriti nei piani di intervento triennali, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 16/2014;

b) Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 17-bis della legge regionale 16/2014;

c) Associazione Cineteca del Friuli, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 16/2014;

d) Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF), relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 16/2014;

e) Università popolare di Trieste, inseriti nei programmi annuali di intervento, ai sensi dell’articolo 27-bis della legge regionale 16/2014;

f) Fondazione Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area);

g) soggetti gestori territoriali di ciascun sito Unesco regionale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), ineriti nei rispettivi programmi operativi;

h) Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di cui all’articolo 12-bis della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

6. Sono altresì inseriti nell’Elenco, previa valutazione della commissione di valutazione di cui all’articolo 16, i progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10:

a) musei comunali del Friuli Venezia Giulia;

b) musei privati a rilevanza regionale inseriti nell’Elenco di cui all’articolo 8, comma 5 della legge regionale 23/2015;

c) soggetti gestori dei sistemi bibliotecari di cui all’articolo 25 della legge regionale 23/2015;

d) biblioteche pubbliche di ente locale del Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 29 della legge regionale 23/2015;

e) biblioteche di interesse regionale di cui all’articolo 30 della legge regionale 23/2015;

f) enti locali e altri soggetti titolari di archivi storici, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 23/2015.

6-bis. Sono altresì inseriti nell’Elenco i progetti di intervento individuati dalla Giunta regionale con riferimento a specifiche disposizioni di legge regionale, tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10. A tal fine la Giunta regionale adotta i parametri qualitativi per l’inserimento dei progetti nell’Elenco in uniformità con quanto previsto al comma 4, in quanto compatibile.

7. Sono altresì inseriti nell’Elenco i progetti d’intervento previsti dall’articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia.

8. L’Elenco è aggiornato con cadenza almeno semestrale.

8-bis. I progetti sono inseriti nell’Elenco entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi da parte della Direzione centrale competente in materia di cultura. Entro il medesimo termine si provvede ad accreditare i promotori di cui all’articolo 14, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, qualora non già inseriti nell’Elenco di cui all’articolo 12."

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