Comma soppresso dal D.L. 28/01/2014, n. 4 (L. 28/03/2014, n. 50), così recitava:

“576. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 575, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico. “

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