Comma abrogato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitava:

"6. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 26/2014 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Gli organi e gli uffici delle Unioni e dei rispettivi Comuni collaborano assicurando, in particolare, il reciproco scambio di documenti e informazioni, in modo da garantire la costituzione e l'operatività delle Unioni nei termini previsti dalla presente legge.”."

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