Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 03/07/2023, n. 87, il presente articolo è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente articolo.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 2. - Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. All’articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.».

2. All’articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 13 è soppresso."

Dalla redazione