Comma abrogato dall’art. 11-bis, comma 6, della L.R. 06/05/1981, n. 98, così recitava:

“30. I comitati tecnico-scientifici degli enti parco previsti dall’articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi. Tutte le funzioni da questi esercitati, unitamente a quelle previste dagli articoli 4 e 16 della medesima legge regionale, sono svolte dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.”

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