Articolo abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 26/05/1973, n. 21, così recitava:

“Art. 46

Al solo fine del pagamento delle indennità di espropriazione connesse alle opere finanziate, in tutto o in parte, dalla Regione, si applicano le norme dell'art. 7 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, modificato con l'art. 4 della legge 30 luglio 1971, n. 491.”

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