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07/02/2024

Rischio di infiltrazioni mafiose e iscrizione del soggetto esecutore nella white list

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ribadito che, in caso di subappalto, la stazione appaltante è tenuta a verificare l'iscrizione alla white list da parte del subappaltatore, in quanto soggetto che effettivamente eseguirà la prestazione esposta a rischi di infiltrazione mafiosa.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura negoziata su piattaforma telematica per l'affidamento di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori infrastrutturali, l'istante ha contestato l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore di un operatore economico, in quanto privo della necessaria iscrizione alla white list della prefettura competente.
La stazione appaltante ha indicato che le lavorazioni rientranti tra quelle maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa rappresentavano solo il 5% del complessivo affidamento e che l’impresa aveva comunque fornito una propria dichiarazione circa il possesso dell’iscrizione alla white list da parte del subappaltatore.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 17/01/2024, n. 29, ha svolto le seguenti considerazioni:
- dall’art. 1, comma 52, della L. 190/2012 emerge come il criterio prescelto dal legislatore per l’individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione nell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) sia quello della tipologia di attività esercitata;
- l'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 contiene l’elenco delle attività maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa e l'art. 1, comma 54, della L. 190/2012 indica le modalità per l’aggiornamento dell’elenco;
- le suddette disposizioni non operano alcun distinguo tra le attività principali e le attività secondarie o accessorie svolte dalle imprese, né istituiscono un regime differenziato in ragione della natura dell’impresa o della tipologia di utenza che beneficia dell’attività; prevedono, piuttosto, che laddove l’operatore economico operi in uno dei settori ritenuti particolarmente sensibili, sia tenuto a richiedere l’iscrizione alla white list della prefettura competente;
- per la medesima ragione, quando il bando di gara preveda l’esecuzione di servizi, anche solo parzialmente rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l’impresa che vi partecipa e che dichiara di eseguirla risulti iscritta alla white list (si veda Appalti pubblici: rischio di infiltrazioni mafiose e iscrizione nella white list);
- la mancata iscrizione alla white list per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall’art. 1, comma 53 della L. 190/2012 determina a monte l’inammissibilità dell’impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione;
- qualora il bando di gara individui delle lavorazioni riconducibili all’elenco di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, il concorrente che dichiari di eseguirle in proprio è tenuto a possedere, all’atto della partecipazione alla gara, l’iscrizione nelle white list della prefettura competente;
- nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list (si veda Appalti pubblici: obbligo iscrizione nella white list del soggetto esecutore della prestazione);
- l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all’interno dell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012;
- il requisito dell’iscrizione alle white list istituite presso le prefetture competenti territorialmente, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco) determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara.

Conclusioni ANAC
L'ANAC ha concluso che:
- spetta alla stazione appaltante verificare se tra le prestazioni oggetto di subappalto rientrino effettivamente quelle indicate nella lettera d’invito come tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
- avendo il concorrente espressamente dichiarato di subappaltare le lavorazioni maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante è tenuta a verificare in concreto l’iscrizione nella white list da parte dell’operatore economico che eseguirà le lavorazioni oggetto di affidamento (il subappaltatore).

Dalla redazione