Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.R. 26/11/2004, n. 30, nel presente comma, la dizione: "sino alla attivazione delle procedure di cui all'articolo 32" deve essere intesa come: "sino alla stipula dei contratti di servizio fra gli enti affidanti ed i soggetti affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale", conseguentemente i contributi erogati dalla Regione prima della stipula dei contratti di servizio devono intendersi assegnati esclusivamente a ripiano delle perdite di esercizio ai sensi del titolo III "Ripiano dei disavanzi di esercizio" della L.R. 08/05/1985, n. 54, a cui rinvia il presente articolo.

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