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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 29/01/2024, n. 2
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione, nel territorio regionale, della centralizzazione delle funzioni di committ |
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Art. 2 - (Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e di contratti pubblici)1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62 del d.lgs. 36/2023 gli enti locali e le loro forme associative si avvalgono, con le modalità di cui al comma 5, della società INVA S.p.A individuata dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), quale centrale unica di committenza istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), per l’acquisizione di forniture e servizi di importo superiore: a) alla soglia di cui all’articolo 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023, qualora l’ente non sia qualificato ai sensi dell’articolo 63 del d.lgs. 36/2023; b) alla fascia di qualificazione posseduta, qualora l’ente sia qualificato ai sensi dell’articolo 63 del d.lgs. 36/2023. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le loro forme associative si avvalgono, con le modalità di cui al comma 5, della Regione per il tramite della stazione unica appaltante regionale (SUA VdA), istituita ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 13/2014, in qualità di centrale di committenza, per l’affidamento di contratti di lavori e per l’acquisizione di servizi di architettura e ingegneria di impo |
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Art. 3 - (Disposizioni in materia di obblighi informativi e di pubblicità del ciclo di vita dei contratti pubblici)1. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla parte II del libro I del d.lgs. 36/2023, la Regione individua nella piattaforma regionale di approvvigionamento digitale, costituita, ai sensi all’ |
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Art. 4 - (Consulta regionale per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)1. Con decreto del Presidente della Regione è istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di opere pubbliche, la Consulta regionale per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominata Consulta, quale organo di consulenza tecnico-amministrativa in materia di contratti pubblici di competenza della Regione o di interesse regionale e degli enti locali e loro forme associative. 2. La Consulta resta in carica sino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata istituita ed è composta: a) da uno o più dirigenti di primo livello per ogni assessorato regionale e della Presidenza della Regione in relazione al numero di dipartimenti interessati, o loro delegati; N5 b) dal dirigente della SUA VdA, o suo delegato; |
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Art. 5 - (Elenco prezzi)1. Per i contratti relativi al settore dei lavori pubblici, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, un elenco di prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e delle forniture, nonché della manodopera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali da applicarsi ai lavori p |
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Art. 6 - (Disposizioni transitorie)1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati o inviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nelle more della sottoscrizione delle nuove convenzioni di cui all’articolo 2, comma 5, continuano ad applicarsi quelle in essere |
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Art. 7 - (Abrogazioni) |
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Art. 8 - (Compartecipazione alle spese)1. In considerazione dell’espletamento delle funzioni svolte dalla società INVA S.p.A. ai sensi dell’articolo 2, la Regione e gli enti locali e le loro forme associative compartecipano alle spese di funzionamento di INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza. |
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Art. 9 - (Disposizioni finanziarie)1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione della presente legge è determinato in euro 1.150.000 per l’anno 2024 e annui euro 1.273.000 a decorrere dal 2025. 2. L’onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al |
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Art. 10 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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