Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, della L.R. 14/04/2006, n. 14, così recitava:

“Art. 39 - Catasto degli incendi boschivi

1. I terreni boscati percorsi da incendi sono individuati su cartografia 1:10.000, a cura degli Ispettorati forestali competenti per territorio.

2. L'elenco dei terreni di cui al comma 1, con le relative cartografie, è tenuto a disposizione del pubblico presso ogni Ispettorato forestale.

3. Copia dell'atto di individuazione del terreno percorso da incendi è trasmessa, da parte degli Ispettorati forestali, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e ai comuni interessati per i provvedimenti di competenza.”

Dalla redazione