Articolo sostituito dall'art. 30, della L.R. 14/04/2006, n. 14 e, successivamente, abrogato dall’art. 14, comma 41, della L.R. 25/05/2022, n. 13, così recitava:

“Art. 30 - Rideterminazione dei bacini idrografici montani

1. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ridetermina con proprio decreto il perimetro dei bacini idrografici montani nel territorio della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale delle foreste.

2. Sino alla rideterminazione dei bacini sono considerati bacini idrografici montani i bacini già determinati e i comprensori di bonifica montana già classificati.

3. In tali bacini la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere relative agli interventi di cui all'articolo 28 sono di competenza esclusiva del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali in funzione delle rispettive competenze.”

Dalla redazione