Articolo abrogato dalla L.R. 04/02/2016, n. 2, così recitava:

“Art. 18 (Piano Urbanistico della Comunità Montana) — 1. Le Comunità montane, in armonia e nel rispetto del Piano paesaggistico regionale, delle direttive e dei vincoli di cui all'articolo 5 e della pianificazione provinciale, possono dotarsi dei piani di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

2. I piani di cui al comma precedente seguono le modalità di formazione, pubblicazione ed approvazione dettate per i piani urbanistici provinciali; a tal fine le funzioni del consiglio provinciale sono esercitate dal consiglio della Comunità montana.

3. Il controllo sulla legittimità delle deliberazioni della Comunità montana in materia urbanistica è esercitato ai sensi dell'articolo 30.”

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