Articolo abrogato dalla L.R. del 13/11/1998 n. 31. L’articolo 6 così recitava: “Art. 6 - (Servizi per la pianificazione regionale) - 1. Sono istituiti, in soprannumero rispetto a quanto fissato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 5, presso l'Assessorato regionale competente in materia urbanistica:

a) il servizio per la predisposizione e la gestione degli strumenti della pianificazione urbanistica regionale;

b) il servizio informativo e cartografico regionale.

2. Ogni servizio è articolato in due settori.

3. Il servizio di cui al punto a) svolge funzioni relative all'istruttoria, definizione e verifica degli atti connessi alla redazione degli strumenti e della pianificazione regionale.

4. Il servizio di cui al punto b) svolge le funzioni relative alla predisposizione del materiale informativo, cartografico di base per la pianificazione territoriale.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, per il perseguimento della finalità di cui ai commi precedenti, può attivare convenzioni con le Università sarde e con professionisti competenti in materia urbanistica.”

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