Articolo abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 09/08/2016, n. 19, così recitava:

“Articolo 11 - Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale

1. La Regione istituisce e promuove un'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale in forma di società di capitali, anche consortile ovvero di consorzio con attività esterna, partecipata dagli enti locali.

2. L'Agenzia deve avere i requisiti del soggetto in house ed è costituita con la partecipazione, almeno, della Regione, delle province, dei comuni capoluogo e della Città metropolitana di Genova, ove istituita.

3. Gli enti di cui al comma 2 esprimono la volontà di aderire all'Agenzia entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di adesione da parte di tutti gli enti previsti, entro i successivi novanta giorni si procede alla costituzione dell'Agenzia.

4. Sono organi dell'Agenzia:

a) l'Assemblea, i cui partecipanti svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese;

b) il Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di cinque Consiglieri, che svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese;

c) il Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;

d) il Direttore, nominato dall'Agenzia, al quale compete la responsabilità gestionale;

e) l'Organo di revisione.

5. Gli organi fondamentali dell'Agenzia durano in carica al massimo tre anni ed i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

6. All'Agenzia sono assegnate le seguenti attività:

a) supporto alla Regione ed agli enti locali nelle attività di programmazione di cui agli articoli 6 e 7;

b) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12;

c) affidamento dei servizi per l'intero ambito, con funzione di stazione appaltante, tenendo conto in particolare dei costi standard;

d) gestione del contratto di cui all'articolo 9 e monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;

e) sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul trasporto pubblico locale;

f) gestione dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT) di cui all'articolo 20;

g) definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;

h) implementazione e sperimentazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie (quali bigliettazione elettronica, esame dati, valutazione dei flussi di traffico e del servizio);

i) analisi e diffusione sul territorio regionale delle buone pratiche nella gestione del trasporto pubblico regionale e locale;

j) partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale;

k) ulteriori attività che gli enti partecipanti stabiliscono di esercitare in forma associata.

7. All'Agenzia è, inoltre, attribuita la funzione di centrale degli acquisti e degli investimenti necessari per il trasporto pubblico locale.

8. All'Agenzia può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale, nonché la proprietà di detti beni.

9. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti che individuano, in particolare, le modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, nonché le modalità di confronto e di consultazione con gli enti interessati, le organizzazioni sindacali, dei consumatori e la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, per la condivisione delle scelte di rispettivo interesse.

10. La Giunta regionale adotta, sentiti la Commissione consiliare competente ed il CAL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la predisposizione dello statuto e dei regolamenti.

11. L'approvazione dello statuto dell'Agenzia da parte dell'organo assembleare è subordinata al parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale.

12. Le quote di partecipazione degli enti sono determinate in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente ed il CAL.

13. La costituzione dell'Agenzia è attuata nell'ambito delle risorse complessive previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del sistema.”

Dalla redazione