N44 | Bollettino di Legislazione Tecnica
L’articolo 55 è stato abrogato dalla L.R. 09/04/2009 n.10. L’articolo 55 così recitava: “1. La messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale competono al soggetto che ha provocato l'inquinamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area.    2. Ove il soggetto obbligato non provveda agli obblighi di cui al c.1, il Comune, previa verifica da parte dell'ARPAL delle condizioni di inquinamento, provvede d'ufficio con provvedimento esecutivo comprendente l'addebito delle relative spese all'inadempiente e con applicazione di quanto disposto dall'art.17, c.10 e 11 del d.lgs. 22/97.  3. In caso di fallimento dei soggetti di cui al comma i e di obblighi ad effettuare operazioni di messa in sicurezza o di bonifica, il Comune acquisisce la posizione di cui all'art. 111, c. 1, del R.D. n. 267/42 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) qualora effettui a sue spese le opere necessarie.     4. Le funzioni di cui all'art. 17, commi 4 e 5 del d.lgs. 22/1997, attribuite alla Regione sono conferite alla Provincia.   5. L'istruttoria tecnica relativa agli interventi di cui al comma 1 è svolta dall'ARPAL per conto dei Comuni, o nei casi di cui al comma 4, dalla Provincia.   6. L'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1, con le eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica. 7. L'approvazione di progetti e di interventi di cui al comma 6 su aree ricadenti in più Comuni appartenenti a Province diverse è disposta d'intesa fra le Prov.interessate.   8. Le garanzie di cui all'art.17, c. 4 d.lgs. 22/97 sono prestate a favore dell'Ente che approva il progetto per un ammontare pari al costo dell'intervento progettato. Nel caso di interventi da parte di soggetti pubblici, tali garanzie devono essere prestate dall'appaltatore in addizione a quelle previste dalla L. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Qualora i Comuni non approvino i progetti di bonifica nei termini indicati nel provvedimento di cui all'art. 53, la Provincia, previa diffida, opera in loro sostituzione.  10. Le Province forniscono ogni sei mesi alla Regione una relazione concernente i progetti di cui al comma 1 approvati dai Comuni o dalla Provincia stessa.”

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