N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 16/02/2009, n. 2, così recitava:

“Art. 6 - Registro regionale per le attività culturali

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il Registro regionale delle istituzioni, associazioni e fondazioni, operanti nel territorio regionale, che svolgono attività culturale di interesse regionale.

2. Sono iscritti nel registro i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) Statuto da cui si evincano le finalità culturali di interesse regionale;

b) gestione ispirata a criteri di trasparenza e buona amministrazione;

c) strutture stabili e organizzazione adeguate ad assicurare una presenza continuativa nel settore dei beni culturali;

d) attività esercitata prevalentemente nell'ambito del territorio regionale.

3. I casi e le modalità di cancellazione sono determinati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

4. L'iscrizione nel Registro è condizione per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.”

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