Comma abrogato dalla L.R. 09/04/2014, n. 6, così recitava:

"Art. 25 (Manifestazioni nell'ambito del tempo libero) — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, per sostenere manifestazioni nell'ambito del tempo libero.

2. I contributi sono concessi solo per manifestazioni di interesse regionale, ferme restando le competenze attribuite alle Province e ai Comuni, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 10/1988.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare anche direttamente le manifestazioni di cui al comma 1."

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