Articolo abrogato dall’art. 38, comma 1, della L.R. 23/12/2011, n. 24, così recitava:

“Art. 34 - Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco

1. Nell'ambito delle finalità istitutive del Parco e delle previsioni del Piano, nonché delle modalità attuative individuate dal Regolamento ed in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12, l'Ente di gestione promuove iniziative coordinate con quelle regionali e degli enti locali atte a favorire la crescita economica e sociale delle comunità residenti. A tal fine predispone, sentiti gli Enti locali e i portatori d'interesse qualificato, un Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco, attraverso il quale individua le azioni, gli impegni, le priorità e le risorse necessarie per la sua attuazione. Il Programma triennale si articola in programmi attuativi annuali da approvare contestualmente al bilancio di previsione dell'Ente.

2. Il Programma triennale di gestione e di valorizzazione definisce tra l'altro:

a) gli interventi ed i progetti necessari per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, comprendendone la localizzazione;

b) gli interventi di carattere culturale, educativo, divulgativo, scientifico, turistico-agrituristico, agricolo e più in generale di tipo produttivo per la valorizzazione del territorio e la crescita sociale ed economica delle popolazioni residenti;

c) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli interventi previsti, nonché la provenienza delle relative risorse finanziarie;

d) i criteri e le modalità per la selezione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dei soggetti beneficiari per la concessione delle agevolazioni ed incentivazioni, contributi e vantaggi economici previsti nel Regolamento;

e) le azioni di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio naturale del Parco stesso.

3. Per l'attuazione delle previsioni contenute nel Programma, l'Ente di gestione può prevedere la stipula di intese e convenzioni con soggetti terzi particolarmente qualificati nella realizzazione e gestione degli interventi di tutela e valorizzazione previsti, ivi comprese le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale.

4. Il Programma triennale è adottato dall'Ente di gestione ed è approvato dalla Giunta regionale.”

Dalla redazione