Articolo abrogato dall’art. 38, comma 1, della L.R. 23/12/2011, n. 24, così recitava:

“Art. 22 - Personale del Consorzio

1. Il Consorzio svolge i suoi compiti con proprio personale, assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia ed avente lo stato giuridico ed economico previsto per il personale degli Enti locali.

2. I posti previsti nella dotazione organica possono essere coperti anche da personale comandato o distaccato dagli enti locali costituenti il Consorzio e dalla Regione.”

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