Articolo abrogato dall’art. 38, comma 1, della L.R. 23/12/2011, n. 24, così recitava:

“Art. 21 - Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è un organismo consultivo con funzioni propositive ed è formato da esperti nelle materie e nelle discipline attinenti alle specifiche caratteristiche dei singoli Parchi; la sua composizione è stabilita dallo Statuto del Consorzio; i componenti il Comitato tecnico-scientifico non possono far parte degli organi del Consorzio né di altri organi di sua emanazione.

2. Il Comitato tecnico-scientifico è chiamato ad esprimere un parere obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento, sui seguenti atti:

a) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;

b) il Regolamento del Parco e le sue modifiche;

c) il Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;

d) i progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo 27;

e) i progetti di ricerca scientifica di competenza del Consorzio.

3. Lo Statuto del Consorzio può individuare ulteriori atti da sottoporre al parere del Comitato.

4. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico, secondo le modalità previste dallo Statuto del Consorzio, partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

5. I Parchi, le Riserve e le altre Aree protette, che presentano caratteri naturali simili o che appartengono al territorio di una medesima Provincia possono, previa intesa, costituire un unico Comitato tecnico-scientifico.

6. Qualora il Comitato tecnico-scientifico non si esprima entro il termine di cui al comma 2, il parere si intende rilasciato.”

Dalla redazione