Articolo aggiunto dal D.L. 31/08/2016, n. 168 (L. 25/10/2016, n. 197) a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.L. 31/08/2016, n. 168 (L. 25/10/2016, n. 197) la modifica ha efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti al 31/08/2016.

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