Articolo abrogato dall’art. 26, comma 3, della L.R. 30/09/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 16 - (Modifica all'articolo 16 della l.r. 20/2000)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 16 della l.r. 20/2000 è aggiunto il seguente:

"9-bis. In caso di rinnovo tardivo, esso retroagisce alla data di scadenza del precedente accreditamento ove sia accertato anche per il periodo intercorso il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 15."

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