N54 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 20, comma 1, della L.R. 28/09/2021, n. 29, così recitava:

“Art. 26 - (Pubblicazione delle domande)

1. Copia della domanda inviata alla Giunta regionale per il permesso di ricerca o per la concessione di acque minerali o termali è contestualmente depositata anche presso i Comuni interessati dall'attività.

2. Entro otto giorni dalla data del deposito, il comune pubblica la domanda all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

3. Fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 possono essere presentate al Comune da enti privati e pubblici o da singoli cittadini, osservazioni od opposizioni.

4. Entro 60 giorni dalla data di deposito della domanda, il Comune invia alla Giunta regionale le eventuali osservazioni od opposizioni utilmente presentate.

5. Nel caso di trasformazione di un permesso di ricerca in concessione ovvero di rinnovo o di rilascio di nuova concessione a seguito di rinuncia, decadenza o scadenza del termine, la domanda è presentata direttamente alla Giunta regionale senza l'applicazione delle procedure di cui al presente articolo e al comma 1 dell'art. 9.”

Dalla redazione