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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 10/01/2024, n. 2
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Art. 1 - (Sostituzione del Capo I del Titolo V della l.r. 23/2018)1. Il Capo I del Titolo V (Negozi storici abruzzesi) della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) è sostituito dal seguente: "Capo I - (Riconoscimento dei negozi storici) Art. 66 - (Finalità) 1. La Regione, ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per i beni ivi contemplati, promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale. 2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove forme di coinvolgimento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).
Art. 67 - (Negozi storici) 1. Ai fini del presente Capo sono definiti negozi storici gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande caratterizzati da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo dell’attività, della tipologia di prodotti offerti, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, all’espressività sociale, economica e culturale dell’offerta e dell’ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale. 2. Al riconoscimento dei negozi storici provvede il Comune territorialmente competente previa verifica del possesso dei seguenti requisiti: a) svolgimento della medesima attività da almeno quaranta anni continuativi, salvo interruzioni per eventi straordinari o calamità naturali, nello stesso locale o nella stessa area, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie identificative; b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta che evidenzi il r |
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Art. 2 - (Disposizioni finanziarie)1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 3 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). |
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