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17/01/2024

Documenti UE per rivestimenti facciate, tubi in acciaio e altri prodotti da costruzione

La Commissione europea ha pubblicato nuovi documenti per la valutazione europea relativi al rivestimento esterno di facciate e la protezione dei tubi di acciaio dalla corrosione, pannelli in cartongesso e vetro, tubazioni per installazioni di acqua calda e altri prodotti da costruzione.

Con la Decisione 15/01/2024, n. 237, la Commissione UE ha pubblicato i riferimenti relativi a nuovi documenti di valutazione europea elaborati a sostegno del Regolamento 305/2011, inserendoli nell’elenco contenuto nell'allegato alla Decisione 19/03/2019, n. 450.

I documenti si riferiscono in particolare ai seguenti prodotti da costruzione:
- rivestimento a base di polietilene a tre strati per la protezione dei tubi di acciaio dalla corrosione;
- pannelli prefabbricati a base di fibra di vetro e silicio amorfo per l’isolamento termico e/o acustico;
- prodotti prefabbricati per gli impianti negli edifici civili e industriali a base di schiuma rigida in poliuretano (PUR) e di schiuma in poliisocianurato (PIR) a celle aperte;
- kit per canna fumaria con rivestimento interno in argilla o ceramica con elevato isolamento termico aderente o con pareti esterne giuntate con adesivo a base di poliuretano o con entrambi;
- pannelli in gesso e in cartongesso fibrorinforzati e pannelli in vetro granulare espanso fibrorinforzati per la copertura e il rivestimento di elementi costruttivi (sostituisce la specifica tecnica “EAD 070001-01-0504”);
- kit di rivestimento esterno di facciate fissati meccanicamente (sostituisce la specifica tecnica «EAD 090062-00-0404»);
- kit di rivestimento esterno di facciate incollati al supporto;
- kit di rivestimento esterno di facciate con rivestimento composito laminato di rinforzo;
- barre incollate per giunti strutturali in legno;
- sistemi di ancoraggio in rocce sciolte e lapidee - Sistemi con barre filettate in acciaio o con elementi di acciaio post-teso;
- kit di rinforzo per strutture in calcestruzzo con lamine preformate in polimeri rinforzati con fibre di carbonio (CFRP);
- valvole per vuoto per sistemi fognari;
- sistema di protezione dalla corrosione mediante avvolgimento con nastri per strutture metalliche;
- vernice anticorrosione per acciaio;
- sistema di ganci per fissaggio di tegole;
- elemento in plastica per coperture verdi e relativi dispositivi di fissaggio;
- kit autoportanti translucidi per tetti e pareti formati da fogli plastici, anche in versione opaca;
- pannelli sottili in acciaio per rivestimento di pareti e tetti;
- lucernari e pozzi di luce;
- finestra da tetto con elemento di balcone integrato;
- fibre per calcestruzzo: fibre di acciaio riciclate da pneumatici a fine vita;
- tubazioni in materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda in polietilene ad elevata resistenza alla temperatura (PE-RT);
- serbatoio formato per rotazione in polietilene con doppia parete;
- connettore per il rinforzo di strutture in calcestruzzo esistenti mediante sovrapposizione di strati di calcestruzzo: comportamento sotto azione sismica;
- perni filettati per il collegamento di materiali a elementi strutturali in alluminio e in acciaio;
- elementi per il fissaggio di sistemi esterni di isolamento termico in composito su strutture in legno.

La Decisione è entrata in vigore il 17/01/2024 (giorno della pubblicazione in GUUE).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento 305/2011, per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, il fabbricante può fare richiesta di una valutazione tecnica europea, la quale viene elaborata dall’organizzazione dei TAB (Organismi di valutazione tecnica) che adotta un documento per la valutazione europea. Si tratta pertanto dei casi di prodotti per i quali la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente valutata in base ad una norma armonizzata esistente perché, tra l’altro:
a) il prodotto non rientra nel campo d’applicazione di alcuna norma armonizzata esistente;
b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure
c) la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto.
In questi casi il documento per la valutazione europea adottato dall’organizzazione dei TAB è inviato alla Commissione che pubblica l’elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea definitivi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e tutti i relativi aggiornamenti (art. 22, Regolamento 305/2011).

Dalla redazione