N37 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 32, comma 1, del D. Leg.vo 05/08/2022, n. 136, così recitava:

“Art. 264

I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono denunciare immediatamente al podestà del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000.

L'autorità sanitaria, mediante apposite ordinanze, può rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell'uomo.

Il contravventore a tali disposizioni è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000.”

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