N33 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, della L. 22/10/1954, n. 1041, così recitava:

"Art. 157

Chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di sostanze o preparazioni stupefacenti, si rende comunque pericoloso a sé e agli altri o riesce di pubblico scandalo, può essere coattivamente ricoverato in una casa di salute per essere sottoposto alla cura disintossicante.

L'ammissione nella casa di salute deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori dell'infermo o dall'autorità di pubblica sicurezza ed è autorizzata dal pretore, previo accertamento medico.

In caso di urgenza il ricovero è disposto provvisoriamente dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo i provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria.

A tali ricoveri si applicano, in quanto possibile, le disposizioni contenute nella legge sui manicomi e sugli alienati."

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