N29 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, della L. 22/10/1954, n. 1041, così recitava:

"Art. 153

Le pene stabilite nell'art. 446 del codice penale si applicano anche a carico del medico o del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso delle sostanze stupefacenti, rilascia prescrizioni contenenti sostanze o preparati ad azione stupefacente senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura."

Dalla redazione